IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo
1999,  relativo  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza nel
territorio  dei  comuni  di  Cengio  (Savona  ) e Saliceto (Cuneo) in
ordine  alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il
quale  il  medesimo  stato  d'emergenza  e'  stato  prorogato fino al
31 dicembre 2002;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza
e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  gennaio  2005,  recante  la  proroga dello stato di emergenza nel
territorio  dei  predetti  comuni sino al 31 dicembre 2006, ed atteso
che  tale  provvedimento  e' stato annullato, in sede giurisdizionale
amministrativa di primo grado, relativamente alla disposta nomina del
Commissario delegato;
  Atteso che l'udienza di discussione del giudizio di merito in grado
di  appello  risulta  fissata  per la data del 28 ottobre 2005, e che
successivamente  all'ordinanza 14 luglio 2005, del Consiglio di Stato
che  ha ritenuto di non ravvisare profili di pregiudizio dall'attuale
assenza  della  figura  commissariale,  sono  pervenute  le  note del
18 luglio 2005, di Syndial S.p.a. e del 27 luglio 2005, del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  con  cui  e'  stata
rappresentata    alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri
l'inevitabilita' dei ritardi che andrebbero a riguardare le attivita'
di  bonifica all'interno del sito industriale e nella zona esterna di
Pian Rocchetta, in conseguenza della situazione determinatasi;
  Tenuto   conto   che   l'attivita'  di  progettazione  relativa  al
trasferimento  dei  rifiuti  presenti  nell'area  di Pian Rocchetta e
nella zona A1 dello stabilimento risulta interrotta;
  Atteso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
con   la  citata  nota  del  27 luglio  2005,  ha  rappresentato,  in
particolare  la  gravita'  della situazione determinatasi nel sito di
interesse   nazionale   di   Cengio   e   Saliceto  con  riferimento,
specificatamente, all'imminente stagione delle piogge;
  Considerato  che  con  la  citata  nota  del  18 luglio  2005 della
societa'  Syndial,  sono  state rappresentate sopravvenienze fattuali
esterne  al  quadro  processuale  prospettato  in  sede  cautelare al
Consiglio di Stato;
  Atteso  che  l'accertata permanenza delle condizioni per la proroga
dello   stato  di  emergenza,  gia'  evidenziata  dalle  due  regioni
interessate in occasione dell'intesa raggiunta presso il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in  data  11 gennaio  2005,  determina la necessita' di porre rimedio
alla  situazione  di  vacanza  della  figura  commissariale,  con una
determinazione  produttiva di effetti sino al termine del contenzioso
giurisdizionale in atto;
  Considerato  che  attualmente  permane  la  necessita'  di tutelare
adeguatamente  la  salute pubblica e l'ambiente dal pericolo di danni
gravi  ed  irreparabili  derivanti  dall'arresto  degli interventi di
messa  in  sicurezza  dei  rifiuti  industriali  pericolosi  presenti
nell'area  dello stabilimento ACNA, nella discarica di Pian Rocchetta
e  sulle  sponde  del  fiume  Bormida,  a  cui si aggiunge l'esigenza
congiunta   di   accelerare   i   tempi   per   l'approvazione  della
caratterizzazione  delle  aree esterne al sito industriale, anche per
evitare ulteriori ritardi;
  Considerato  poi  che  in  ordine  alla  definizione  dei poteri di
intervento  del  Commissario delegato sono state emanate le ordinanze
di  protezione  civile  n.  2986  del  31 maggio  1999,  concernente:
«Interventi  urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza
derivante   dalla  situazione  di  crisi  socio-ambientale  dell'area
riguardante il sito industriale dell'ACNA ricadente nei territori dei
comuni di Cengio, in provincia di Savona, e Saliceto, in provincia di
Cuneo e del fiume Bormida», nonche' le ordinanze di protezione civile
n.  3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del
24  luglio  2002,  e  l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n.
3251  del 14 novembre 2002, sulle quali le regioni Liguria e Piemonte
hanno espresso la prevista intesa;
  Considerato,  altresi',  che  risulta  indispensabile  nominare  un
Commissario delegato in possesso di adeguata esperienza e competenza,
per  assicurare  il  solo  compimento  di  attivita' indifferibili ed
adeguate a tutelare gli interessi primari delle collettivita', tenuto
conto  di quanto prospettato nelle citate note della societa' Syndial
e  dal  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, sino
all'esito del giudizio d'impugnazione pendente presso il Consiglio di
Stato,  e  di  cui  e'  stata  fissata  l'udienza  di  discussione al
28 ottobre 2005;
  Considerato,   infine,   che   tale  attivita'  commissariale  deve
necessariamente  essere  compiuta in termini tali da assicurare da un
lato  omogeneita'  agli interventi di tutela degli interessi pubblici
coinvolti  nell'emergenza in atto negli ambiti territoriali di cui al
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio
2005,  e,  dall'altro,  risultare  motivata con riferimento specifico
alla  ricorrenza di preminenti circostanze aventi carattere d'urgenza
e d'indispensabilita', senza possibilita' di incidere definitivamente
sul  ricorrente  quadro  esigenziale,  si'  da consentire pienezza di
tutela   giurisdizionale,  all'esito  del  contenzioso  in  atto,  ai
soggetti interessati;
  Ritenuto  che,  per  quanto  precede,  ed  all'esito della riunione
tenutasi  in  data 28 luglio 2005, presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  con  i  presidenti  delle regioni interessate, che sia
maggiormente  opportuno e coerente per la situazione di criticita di'
cui   trattasi,   nominare   Commissario   delegato  per  il  periodo
determinato    teste'   citato   nel   presente   provvedimento,   il
dott. Giuseppe Romano prefetto di Genova;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  le ragioni indicate in premessa, il dott. Giuseppe Romano,
Prefetto  di  Genova, e' nominato Commissario delegato del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  fino  alla  pronuncia del Consiglio di
Stato,  adito in sede di appello avverso la sentenza del TAR Liguria.
Al  predetto  Commissario  delegato  spettano  i  poteri di carattere
straordinario  ed  urgente  contemplati nelle precedenti ordinanze di
protezione  civile,  nei  limiti  di  cui  in motivazione inerenti al
contesto  critico  in  questione, nell'esercizio dei quali garantira'
ogni  opportuno  raccordo  con  i  presidenti delle regioni Liguria e
Piemonte.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 agosto 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi